Arrestati due esponenti del clan che sin dall’anno 2009 pretendevano la somma per la cosiddetta “messa a posto”.
All’alba di oggi, su delega della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – di Catania, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa in data 19.2.2019 dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti di:
• Alfio NAPOLI (cl. 1972), inteso “Codd’i mulu”, pregiudicato,
ritenuto responsabile, in concorso con altri, del delitto di estorsione, con l’aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà tipiche delle organizzazioni mafiose criminali operanti sul territorio.
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L’arresto si inquadra nell’ambito di attività di investigativa, anche di tipo tecnico, delegata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Catania alla Squadra Mobile – Sezione Reati contro il Patrimonio – “Squadra Antiracket”, sulle condotte estorsive poste in essere da soggetti ritenuti affiliati all’associazione mafiosa denominata “Cursoti Milanesi” e, nello specifico, ai danni del titolare di una farmacia.
Le indagini condotte da personale della “Squadra Antiracket” hanno così permesso di accertare che, in effetti, il farmacista in questione era costretto pagare, sin dall’anno 2009, per la nota “messa a posto”, la somma di euro 200,00 mensili, sotto la minaccia consistita nell’essergli stata rappresentata l’assoluta necessità di corrispondere tali somme al responsabile del clan mafioso locale, al fine di far cessare le numerose rapine commesse nel tempo ai danni della farmacia, e nonostante il servizio di vigilanza privato a tal fine attivato.
Nel corso delle indagini, lo scorso 10 gennaio, in seguito a un servizio di osservazione, personale della Squadra Mobile di Catania aveva tratto in arresto Vincenzo PIAZZA (cl.1976), colto nella flagranza del reato di estorsione, con l’aggravante dell’art. 416 bis.1 c.p., per avere commesso il fatto con modalità tipicamente mafiose, consistite tra l’altro nell’avere rappresentato alla vittima la necessità di corrispondere le somme nell’interesse del clan criminale dominante sul territorio (nel caso di specie il clan “Cursoti Milanesi”).
Vincenzo Piazza
Alfio Napoli
In particolare, le attività di indagine avevano consentito di monitorare il costante ed abituale accesso effettuato da un soggetto entro la prima decade di ciascun mese (solitamente il giorno 10 di ogni mese) presso l’esercizio commerciale, dove sembrava acquistare dei farmaci.
In data 10 gennaio 2019, la Squadra Mobile aveva bloccato PIAZZA – ancora una volta sopraggiunto a bordo dello stesso scooter già monitorato dalle immagini nelle precedenti occasioni – trovandolo in possesso della somma di 200,00 euro, occultati all’interno di una confezione di farmaci, consegnati dal titolare della farmacia pochi minuti prima quale prezzo dell’estorsione.
L’arresto di PIAZZA è stato convalidato con ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Catania datata 12.1.2019 e nei suoi confronti è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, ritenuta sussistente l’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso come contestatagli da questa Procura.
Le indagini, proseguite per individuare coloro che nel corso degli anni si erano avvicendati nella riscossione della somma estorta, hanno poi consentito di individuare il ruolo di “esattore” espletato da Alfio NAPOLI, destinatario della misura cautelare eseguita, nipote acquisito del defunto Luigi MIANO, inteso “Jimmy”, storico vertice dell’organizzazione mafiosa Cursoti Milanesi.
NAPOLI era stato tratto in arresto il 28.1.2015, nell’ambito dell’operazione “Final Blow” condotta dalla Squadra Mobile in esecuzione di due distinte ordinanze di custodia cautelare, emesse rispettivamente il 9 ed il 23 gennaio 2015 dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti di 27 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso (clan Cursoti Milanesi), detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio e reati in materia di armi, con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà previste dall’art.416 bis c.p.